Fumare in ufficio o comunque nei luoghi in cui è vietato non è mai reato; lo può diventare, però, non adottare i dovuti provvedimenti nel caso in cui il divieto venga violato.
Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una singolare richiesta di aiuto da parte di un dipendente degli uffici pubblici della Regione Siciliana. La richiesta: “Sono un funzionario della Regione Siciliana e sono qui a richiedere il vostro intervento in quanto cardiopatico causa fumo passivo. Ancora oggi i miei due colleghi di ufficio fumano in stanza e io non so più che fare anche perchè gli altri colleghi non sono complici passivi“.
Oggi, il prof. Venerando Rapisarda, docente di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Catania e membro del CoEHAR, risponde secondo come segue:
Se è stato denunciato al responsabile che qualcuno fuma in ufficio e questi non ha fatto nulla, questo potrebbe essere denunciato a sua volta per omissione o rifiuto di atti d’ufficio. Secondo il codice penale, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Quindi, il responsabile o il dirigente che non fa rispettare il divieto di fumo negli uffici rischia un processo penale se non adempie al suo compito. Tuttavia, il reato appena menzionato si applica solamente a chi ricopra la carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualifica che difficilmente potrebbe rivestire il datore di lavoro privato. In questa ipotesi, cioè se il divieto di fumo non viene rispettato in un ufficio privato, allora si potrebbe fare causa al datore o al responsabile che non fa rispettare il precetto, potendo giungere a chiedere il risarcimento del danno derivante da fumo passivo.
La salute dei non fumatori, sul luogo di lavoro, è tutelata dai seguenti provvedimenti di carattere normativo, cronologicamente elencati:
- a. legge n. 584 dell’11 novembre 1975;
- b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001;
- d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003;
- g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare, i soggetti incaricati della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle infrazioni:
- vigilano sull’osservanza dell’applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione;
- forniscono l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero.
La violazione del divieto di fumo non comporta una sanzione penale ma una amministrativa di tipo pecuniario. La denuncia andrà fatta alla persona designata come responsabile all’interno della struttura.
Ogni cartello che segnala il divieto di fumare riporta, oltre alla legge di riferimento e all’importo da pagare nel caso di trasgressione, anche il nominativo di colui che è tenuto a garantire il rispetto del divieto stesso.